Sez. 3, Sentenza n. 5746 del 24/09/1986 (Rv. 448210 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - DIVIETO TEMPORANEO EX ARTT. 16 D.P.R. N. 2 DEL 1959 ED 8 LEGGE N. 231 DEL 1962 - FINALITÀ - EFFETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DELL'ALLOGGIO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - DIVIETO TEMPORANEO EX ARTT. 16 D.P.R. N. 2 DEL 1959 ED 8 LEGGE N. 231 DEL 1962 - FINALITÀ - EFFETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DELL'ALLOGGIO - ESCLUSIONE.*
Il divieto temporaneo di alienazione di un alloggio economico e popolare costruito con il concorso dello stato, secondo la previsione degli artt. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 ed 8 della legge 27 aprile 1962 n. 231, è diretto ad evitare che l'immobile, per il periodo all'uopo fissato, possa formare oggetto di Atti speculativi dell'assegnatario ed essere sottratto al soddisfacimento dei suoi bisogni abitativi, e, pertanto, non spiega effetti invalidanti sui contratti che vengano stipulati in costanza del divieto stesso, qualora essi non incidano su detta destinazione e si traducano nel mero Obbligo di porre in essere Atti traslativi della proprietà dopo il venir meno della situazione di temporanea inalienabilità (nella specie, trattandosi di una procura irrevocabile con la quale l'assegnatario abilitava il procuratore a vendere solo dopo la scadenza dell'indicato periodo e di un contratto preliminare con il quale tale procuratore si impegnava a vendere sempre dopo la cessazione del divieto). (V 1654/82, mass n 419488; (V 4958/78, mass n 394747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)