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Sez. 1, Sentenza n. 9266 del 02/09/1995 (Rv. 493876 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493876-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

È nullo il contratto preliminare di vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che preveda la stipulazione del contratto definitivo prima della scadenza del periodo di inalienabilità previsto dall'art. 35, commi quindicesimo e diciannovesimo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Nè è possibile considerare il contratto preliminare sospeso fino alla scadenza del suddetto periodo, in applicazione dell'art. 1419, comma secondo, cod. civ. (per il quale la nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative), essendo a tal fine necessario che il legislatore, oltre a comminare la nullità di determinate clausole contrattuali, ne imponga la sostituzione con una normativa legale, sostituzione che non è prevista dall'art. 35 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)