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Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 13/03/1982 (Rv. 419488 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONI - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE - DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO CON PATTO DI RISCATTO, SENZA L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 1265 DEL 1956 - NULLITÀ - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DELLO ALLOGGIO STESSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419488-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONI - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE - DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO CON PATTO DI RISCATTO, SENZA L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 1265 DEL 1956 - NULLITÀ - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DELLO ALLOGGIO STESSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Mentre è nulla, se stipulata senza l'osservanza delle norme di cui all'art. 26 del d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, la cessione di un alloggio dell'i.A.C.P. da parte dell'assegnatario con patto di riscatto, è, viceversa, valido il contratto preliminare di vendita dell'alloggio stesso il quale, pur se effettuato in pendenza del termine di assegnazione, richiede l'ulteriore manifestazione della volontà negoziale dopo l'acquisto della proprietà per produrre effetti traslativi, senza che possa rilevare in senso negativo l'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile ed il rilascio al promissario acquirente di una procura diretta ad esplicare gli Atti occorrenti per il perfezionamento degli effetti traslativi della proprietà, qualora il giudice del merito - nel suo istituzionale potere di interpretare la volontà negoziale delle parti - abbia ritenuto la stessa, anche in relazione al principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1367 cod. civ., diretta ad operare in tempo successivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)