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Sez. 1, Sentenza n. 4725 del 03/03/2006 (Rv. 589284 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Appaltatore - Variazioni arbitrarie - Esecuzione - Compenso od indennizzo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589284-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore il quale abbia eseguito variazioni arbitrarie (perché non richieste od autorizzate dall'amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, per tali variazioni, ai sensi dell'art. 342, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, ad alcun compenso indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente; salvo, peraltro, che le variazioni fossero "indispensabili" per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui all'art. 103 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (abrogato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma nella specie applicabile "ratione temporis"), nel qual caso - sempre che ne abbia fatto riserva - ha diritto ad una controprestazione monetaria determinata sulla base, non già dei principi dell'indebito arricchimento, ma dei prezzi contrattuali o, in mancanza, dei prezzi determinati a mente degli artt. 21 e 22 del richiamato r.d. n. 350 del 1895.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 21, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 22, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 103, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)