Sez. 1, Sentenza n. 16366 del 17/07/2014 (Rv. 632132 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Appaltatore - Variazioni arbitrarie - Esecuzione - Compenso ed indennizzo - Esclusione - Limiti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di appalto di opera pubblica, ai sensi dell'art. 342, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie, perché non richieste od autorizzate dall'amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale, non ha diritto ad alcun aumento di prezzo o compenso aggiuntivo, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente, salvo che le variazioni fossero "indispensabili" per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui all'art. 103 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile "ratione temporis"), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342 com. 2, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)