Sez. 1, Sentenza n. 16046 del 08/07/2009 (Rv. 608929 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Approvazione per iscritto dell'Amministrazione appaltante - Necessità - Deroga nei casi di "assoluta urgenza" - Diritto dell'appaltatore al compenso aggiuntivo - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di opere pubbliche, nel vigore della disciplina contenuta nell'art. 342 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, le "varianti o addizioni" rispetto al progetto originario devono essere approvate per iscritto da parte dell'Amministrazione appaltante, salvo nelle situazioni di "assoluta urgenza", nelle quali l'appaltatore, essendo tenuto all'esecuzione su semplice richiesta del direttore dei lavori, ha diritto al compenso aggiuntivo anche in mancanza di detta approvazione, configurandosi in tal caso un affidamento incolpevole dell'appaltatore in ordine all'adempimento da parte del direttore dei lavori dell'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante, anche quando quest'ultima, non avvertita tempestivamente, fosse di contrario avviso in ordine al carattere di assoluta urgenza dei lavori.
Riferimenti normativi: Legge 22/03/1865 num. 2248 art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)