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Sez. L, Sentenza n. 5794 del 15/06/1994 (Rv. 487069 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere | Pensione di inabilità ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Requisito dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa - Accertamento - Criteri - Capacità di svolgere attività lavorative usuranti - Carattere ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487069-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere

Non esclude la sussistenza del requisito dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, previsto dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità - requisito che deve essere valutato non già in astratto, bensì con riferimento alle concrete possibilità lavorative dell'assicurato, tenendo conto delle sue attitudini in senso lato, ivi compresa la sua capacità di adattamento a mansioni diverse da quelle sempre espletate ed a lui congeniali e tenendo conto altresì del permanere, o meno, della sua capacità di compiere in modo autonomo ed autosufficiente anche le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa vera e propria - la capacità di svolgere attività lavorative che però, in relazione alle condizioni psico-fisiche del soggetto, siano da considerarsi usuranti in quanto determinano un logoramento delle residue energie lavorative in misura superiore al normale.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)