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Sez. L, Sentenza n. 7212 del 30/05/2000 (Rv. 537063 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione d'inabilità - Condizioni - Inabilità totale - Limiti - Accertamento - Criterio concreto - Applicabilità - Estremi.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537063-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, l'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 della legge n. 222 del 1984) deve essere valutata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della della astratta della capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)