Sez. L, Sentenza n. 9326 del 09/11/1994 (Rv. 488478 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità, dev'essere intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, idoneo ad assicurare - in relazione al parametro di cui all'art. 36 Cost. - una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)