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Sez. L, Sentenza n. 9326 del 09/11/1994 (Rv. 488478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Estremi.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità, dev'essere intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, idoneo ad assicurare - in relazione al parametro di cui all'art. 36 Cost. - una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)