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Sez. 2, Sentenza n. 2108 del 24/02/2000 (Rv. 534368 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Pronuncia d' ufficio di nullità del medesimo per difetto, già al momento della conclusione, di una situazione costituente presupposizione - Violazione del principio dell' onere di parte di eccepire fatti costitutivi o impeditivi del diritto controverso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534368-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Chiesta la risoluzione di un contratto per inadempimento della controparte, il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità del negozio, ravvisando, già al momento della conclusione dello stesso, il difetto di una premessa implicita del consenso, qual'è la presupposizione, non allegata in quanto tale dalle parti, a cui soltanto spetta invece l'onere di eccepirla, poiché configura fatto impeditivo o costitutivo del diritto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)