Sez. 3, Sentenza n. 11322 del 15/05/2009 (Rv. 608167 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Contratti agrari - Domanda di risoluzione per inadempimento - Pronuncia d'ufficio di scioglimento del contratto per morte dell'affittuario coltivatore diretto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
La domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico per inadempimento del conduttore, proposta ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203, si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli che sorreggono la domanda di risoluzione dello stesso contratto per morte dell'affittuario privo di eredi coltivatori diretti, prevista dall'art. 49, comma quarto, della stessa legge, e diversi sono sia il "petitum" che la "causa petendi" delle due azioni. Ne consegue che, proposta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, è precluso al giudice pronunciare d'ufficio lo scioglimento del contratto per morte dell'affittuario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)