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Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 01/04/1980 (Rv. 405763 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405763-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE.*

Il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'Azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda; o sostituendo l'Azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo e diverso titolo accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagini; o rilevando d'ufficio una eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto dell'attore, puo essere sollevata solo dall'interessato. La violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non e, invece, configurabile qualora il giudice, lasciando fermi il petitum e i fatti posti dalla parte a giustificazione della domanda, abbia dato a questi ultimi una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita agli stessi fatti dalle parti, traendo da essi le debite conseguenze giuridiche, purche non ne derivino effetti giuridici diversi o piu ampi di quelli cui tende la domanda. (Conf 1305/75, mass n 374817).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)