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Sez. 6, Sentenza n. 5305 del 04/02/1974 Ud. (dep. 29/07/1974) Rv. 127726 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO - MANCATO INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - REVOCA TACITA - INSUSSISTENZA - RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127726-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO - MANCATO INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - REVOCA TACITA - INSUSSISTENZA - RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*

La parte civile non puo considerarsi legalmente intervenuta nel giudizio di appello qualora non compaia di persona, ed il difensore, presentatosi in sua vece, sia sfornito di procura speciale. Pertanto, restando ferma la Costituzione di parte civile (perche i casi di revoca tacita si riferiscono esclusivamente al giudizio di primo grado: artt 92, 102 cod proc pen), non puo essere dovuto il rimborso delle maggiori spese sostenute dalla stessa parte civile nella fase del giudizio di appello. (V 113453, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)