Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 26/10/2005 (Rv. 584573 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Autorizzazione specifica di cui all'art. 52, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura e finalità - Apertura di cassetto contenente documentazione poi posta a fondamento della pretesa tributaria - Legittimità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di IVA ed in ipotesi di accesso domiciliare, la specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica prevista dall'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è necessaria unicamente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili. Pertanto, è legittimo l'operato della Guardia di Finanza che, dotata di autorizzazione per accedere ai locali oggetto di ispezione, proceda, senza ricorrere all'uso della forza, all'apertura di un cassetto contenente documentazione poi posta a fondamento della pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)