Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 02/02/1998 (Rv. 512137 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - MODALITÀ DI ESECUZIONE | Documenti rinvenuti all'interno di una borsa del contribuente posta all'interno di un'autovettura - Acquisizione in mancanza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Illegittimità - Consenso successivo del contribuente - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - MODALITÀ DI ESECUZIONE
In tema di IVA, in mancanza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (ovvero dell'autorità giudiziaria più vicina) è illegittima l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti contenuti all'interno di una borsa posta all'interno dell'autovettura del contribuente, ancorché, portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l'apertura del plico sia avvenuto con il consenso del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)