Sez. 2, Sentenza n. 13102 del 30/12/1997 (Rv. 511253 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) | Proprietà comune, in assenza di titolo contrario - Escavazione da parte di condomini, proprietari di vani sotterranei - Legittimazione dell'amministratore per la tutela del corretto uso comune - Sussistenza - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI)
L'amministratore di un condominio è legittimato ad agire (art. 1130, n. 4 cod. civ.), senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, per conservare l'uso di un bene comune conforme alla sua funzione e originaria destinazione, come nel caso di azione avverso l'escavazione del sottosuolo (bene comune, anche per la funzione di sostegno dell'edificio, in mancanza di titolo attributivo della proprietà esclusiva) effettuata da alcuni condomini, proprietari di locali sotterranei, per l'ampliamento e unificazione degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 com. 4, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)