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Sez. 4, Sentenza n. 31339 del 28/04/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 228959 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sanitario - Prescrizioni abusive - Somministrazione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti - Reato - Condizioni - Configurabilità - Finalità terapeutica - Libertà di cura - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228959-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La disciplina in materia di sostanze stupefacenti nel consentire che queste siano somministrate per fini terapeutici, secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto, non prevede procedure o protocolli legali, ma affida la diagnosi e la specifica articolazione terapeutica al singolo medico, con il solo limite delle conoscenze scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, nell'apprezzare l'eventuale rilevanza penale della condotta del sanitario che abbia somministrato farmaci contenenti sostanze stupefacenti, deve limitarsi a verificare, sul piano dell'elemento soggettivo, se quello terapeutico sia stato il fine prefissatosi dal medico nel praticare il trattamento della tossicodipendenza a base di sostanze stupefacenti e se, sul piano della causalità, ed allo stato della scienza medica, tale trattamento sia o no coerente a quanto la scienza medica ritenga foriero di risultati in termini di "guarigione".(Nella fattispecie, la Corte ha altresì osservato che non può ritenersi di portata assoluta il principio secondo cui la somministrazione di sostanze stupefacenti per fini terapeutici dovrebbe essere necessariamente caratterizzata da prescrizioni in dosi decrescenti e da una durata temporale ragionevolmente limitata, in quanto il sistema normativo prevede la somministrazione lecita per "uso terapeutico" con la specifica finalità della guarigione del paziente). paziente). Difforme a Sez.IV, 29 settembre 1995, n.12270, Moncalvi, non massimata.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 72 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)