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Sez. 6, Sentenza n. 10916 del 07/02/2006 Ud. (dep. 28/03/2006) Rv. 233734 - 01

STUPEFACENTI - MEDICO | Prescrizioni di stupefacenti per rendere più sopportabile il dolore fisico derivante da malattia - Configurabilità del reato di cui all'art. 83 del T.U. sugli stupefacenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233734-01

STUPEFACENTI - MEDICO

Esula dalle previsioni dell'art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che sanziona penalmente la prescrizione, da parte di esercente la professione medica, di sostanze stupefacenti ad uso non terapeutico, il caso in cui tali sostanze vengano prescritte nell'ambito della cosiddetta "terapia del dolore", finalizzata a far meglio sopportare al paziente il dolore fisico derivante dalla malattia da cui egli sia affetto (nella specie, gotta associata a rottura del femore).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)