Sez. 6, Sentenza n. 16581 del 13/03/2013 Ud. (dep. 12/04/2013) Rv. 256147 - 01
STUPEFACENTI - MEDICO | Somministrazione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti - Reato - Condizioni - Finalità terapeutica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - MEDICO
La somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, praticando un trattamento debitamente prescritto ai sensi dell'art. 43 del testo unico e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti. (Fattispecie relativa alla ripetuta cessione a terzi, da parte del responsabile di un SERT, di un medicinale contenente una sostanza compresa nella tabella II Sez. A di cui all'art. 14, in cui la S.C. ha ritenuto il reato di cessione continuata di stupefacenti sul presupposto che le consegne erano sistematicamente avvenute al di fuori dell'attività istituzionale, in assenza di un piano terapeutico personalizzato e della correlata prescrizione medica).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 43, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 72 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)