Sez. 1, Sentenza n. 7123 del 21/07/1998 (Rv. 519881 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Cause di ineleggibilità - Carica di consigliere regionale - Componenti di consigli di amministrazione di enti pubblici o privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione - Causa di ineleggibilità ex art. 10 della legge regionale siciliana n. 29 del 1951 - "Ius superveniens" costituito dalla legge regionale n. 19 del 1997, art. 13 - Trasformazione (tra le altre) di detta causa di ineleggibilità in causa di incompatibilità - Giudizi in corso - Applicabilità - Esclusione - Mancata previsione di retroattività della predetta norma - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - Manifesta infondatezza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive sono costituite da quelle condizioni personali del cittadino consistenti nel possesso di determinate cariche pubbliche o private o dello "status" di dipendente di alcuni enti che limitano il diritto di elettorato passivo del cittadino stesso, che, ove non siano rimosse entro un certo termine precedente le elezioni, le invalidano, senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l'ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo. L'istituto della incompatibilità, invece, è volto a garantire il regolare esercizio delle funzioni pubbliche mediante il divieto di cumulo della carica elettiva con altre cariche, sicché non incide sul diritto di elettorato passivo del cittadino, che è posto di fronte alla scelta di optare per l'una o l'altra carica. Ciò posto, la valutazione circa l'inserimento delle cariche ricoperte presso enti sottoposti alla vigilanza regionale nel novero delle cause di ineleggibilità a consigliere regionale ovvero in quelle di incompatibilità, ove non irragionevole, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale. Il legislatore siciliano, che, tra l'altro, dispone nella materia "de qua" di potestà legislativa primaria, aveva dapprima, con la legge n. 29 del 1951, art. 10, ritenuto sussistente, con riferimento alla predetta posizione, una causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale; successivamente, nell'ampiezza dei suoi poteri, ritenuto il mutamento delle condizioni storico - sociali, ha valutato che la stessa potesse essere ridotta al rango di causa di incompatibilità, ciò che ha sancito con la legge n. 19 del 1997, art. 13., peraltro non applicabile nei giudizi in corso, relativi ad una competizione elettorale già avvenuta ed esaurita nella vigenza delle regole precedenti, e priva di efficacia retroattiva, senza che ciò ne determini contrasto con gli art. 3 e 51 Cost.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 2910 art. 10, Legge Reg. Sicilia 20/06/1997 num. 19 art. 13, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)