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Sez. 2, Sentenza n. 455 del 20/02/1971 (Rv. 350061 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL RICHIEDENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350061-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL RICHIEDENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*

L'esibizione di un documento puo essere ordinata dal giudice quando risultino in modo sicuro la materiale esistenza ed il possesso del documento da parte del soggetto cui deve ordinarsi l'esibizionè e l'Onere della prova dell'esistenza e del possesso incombe al richiedente. L'apprezzamento del giudice di merito sulla circostanza di fatto circa l'esistenza ed il possesso del documento, nonche la valutazione della necessita dell'ordine di esibizione sono insindacabili in Sede di legittimita. (V 3401'68, mass n 336466' 2096'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)