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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 02/03/1973 (Rv. 362656 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - DI UN DOCUMENTO - CONDIZIONI - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362656-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - DI UN DOCUMENTO - CONDIZIONI - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ordine del giudice alla parte, concernente l'esibizione di un documento a sensi dell'art 210 cod proc civ, presuppone la indispensabilita di tale mezzo di prova. La valutazione - in senso positivo o negativo - compiuta dal giudice di merito circa la necessita della esibizione, in quanto attinenti all'Esercizio di una facolta discrezionale, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (V 455/71, mass n 350061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)