Sez. 1, Sentenza n. 564 del 01/03/1973 (Rv. 362616 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - DI COPIE DI DOCUMENTI E DEI LIBRI DI COMMERCIO - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE RILEVANTI - PROVA DEL POSSESSO DELLA PARTE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - DI COPIE DI DOCUMENTI E DEI LIBRI DI COMMERCIO - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE RILEVANTI - PROVA DEL POSSESSO DELLA PARTE.*
Perche possa essere ordinata l'esibizione di documenti ai sensi dell'art 210 cod proc civ, e necessario che l'istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia, e che inoltre provi, ove gia non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l'esibizione. (V 455/71, mass n 350061; 1597/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)