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Sez. 1, Sentenza n. 564 del 01/03/1973 (Rv. 362616 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - DI COPIE DI DOCUMENTI E DEI LIBRI DI COMMERCIO - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE RILEVANTI - PROVA DEL POSSESSO DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362616-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - DI COPIE DI DOCUMENTI E DEI LIBRI DI COMMERCIO - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE RILEVANTI - PROVA DEL POSSESSO DELLA PARTE.*

Perche possa essere ordinata l'esibizione di documenti ai sensi dell'art 210 cod proc civ, e necessario che l'istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia, e che inoltre provi, ove gia non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l'esibizione. (V 455/71, mass n 350061; 1597/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)