Sez. 1, Sentenza n. 4085 del 03/04/1992 (Rv. 476576 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Contenzioso in genere - In genere | Art. 75 d.P.R. n. 1142 del 1949 - Disciplina - Classe e categoria - Attribuzione ad un'unità immobiliare - Provvedimento - Impugnazione - Enunciazione di uno specifico motivo di doglianza - Necessità - Mancanza - Esame del merito - Preclusione - Incidenza della predetta disciplina sul regime e sulla ripartizione dell'onere della prova - Esclusione.
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Contenzioso in genere - In genere
L'art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 - per il quale l'atto di impugnazione davanti alle commissioni (ora) tributarie del provvedimento che attribuisce ad un'unità immobiliare la classe e la categoria non può limitarsi ad una generica contestazione della classificazione adottata, ma deve ancorare la censura, a pena di preclusione dell'esame del merito dell'impugnazione, alla denuncia della diversità di trattamento riservata dall'amministrazione a fattispecie omogenee specificamente a concretamente richiamate - non incide in alcun modo sul regime e sulla ripartizione dell'onere della prova, che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria, ma introduce soltanto un requisito dell'atto di impugnazione, subordinando l'esame del merito della contestazione all'enunciazione di uno specifico motivo di doglianza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)