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Sez. 5, Sentenza n. 10500 del 03/07/2003 (Rv. 564769 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | - Dichiarazione integrativa ex legge n. 413 del 1991 - Presentazione - Estinzione automatica del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600/73 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564769-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono di cui alla legge n. 413 del 1991, la mera dichiarazione integrativa non determina di per sè l'estinzione del giudizio nato dalla impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta, notificato ai sensi dell'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che l'art. 57 della citata legge n. 413/1991 fa salvo il potere dell'ufficio di procedere a liquidazione sulla base della dichiarazione originaria presentata dal contribuente, e tale potere può essere esercitato sia prima che dopo la dichiarazione di condono, perché trova origine e fondamento negli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione originaria, che non viene posta nel nulla - ma normalmente soltanto integrata - dalla successiva dichiarazione di condono.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)