Sez. 2, Sentenza n. 8517 del 14/04/2011 (Rv. 617598 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Confisca obbligatoria e facoltativa - Definizione - Presupposti relativi - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui la confisca è obbligatoria (ipotesi che ricorre quando si tratta di cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa) il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione, mentre, nel caso in cui non è obbligatoria (e ciò avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non pericolose, che sono oggetto di una attività che costituisce illecito se compiuta in assenza di autorizzazione amministrativa), si fa luogo alla confisca soltanto se contestualmente si procede alla irrogazione della sanzione pecuniaria. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso un provvedimento di confisca dei materiali utilizzati per l'installazione di cartelli pubblicitari abusivi, in assenza di ordinanza-ingiunzione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)