Sez. 1, Sentenza n. 9446 del 29/10/1996 (Rv. 500258 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Accertamento in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione - Ricorso per cassazione della P.A. - Giudicato amministrativo di annullamento del decreto di esproprio formatosi nelle more - Effetti Sopravvenuta mancanza della "legitimatio" della P.A. - Conseguente cassazione senza rinvio - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
La "legitimatio ad processum", costituendo un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere accertato in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, con l'unico limite oggettivo della formazione del giudicato. Pertanto, qualora in relazione ad un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la P.A. espropriante, rimasta soccombente in detto giudizio, proponga ricorso per cassazione e, prima della definizione di questo, intervenga, con decisione del giudice amministrativo passata in giudicato, l'annullamento del decreto di esproprio, viene meno la "legitimatio ad processum" dell'amministrazione ricorrente, la quale non può più dolersi della liquidazione giudiziale della predetta indennità, e la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), in quanto il processo non può continuare, essendone venuto meno uno dei presupposti fondamentali, quale l'esistenza e la validità dell'indicato decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)