Sez. 2, Sentenza n. 4893 del 05/06/1987 (Rv. 453514 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - DIFETTO - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - DIFETTO - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
La "legitimatio ad processum", riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare Costituzione del rapporto processuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua Mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, sinanche in Sede di legittimità, col solo limite della formazione del giudicato che preclude la proposizione o riproposizione della relativa questione. Pertanto, la produzione dell'atto o documento da cui risulta la sussistenza di detta legittimazione ha l'effetto di sanare retroattivamente le irregolarità che inficino i precedenti gradi del giudizio e non è assoggettata alle preclusioni, anche di ordine cronologico, riguardanti il raccoglimento del materiale probatorio occorrente per decidere la causa nel merito. (V 6490/80, mass n 410252; (V 5515/78, mass n 395300; (V 5284/77, mass n 388949; (V 30/72, mass n 355699; (V 1810/71, mass n 352325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)