Sez. 1, Sentenza n. 3359 del 16/10/1975 (Rv. 377497 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE - CRITERI.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE - CRITERI.*
E fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo 'attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di essè; di poi, sempre che tale significato non sia gia tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico: cio al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa 'intenzione del legislatorè, avendo cura, pero, di individuarla quale risulta dal singolo testo che e oggetto di specifico esame e non gia, o semmai in via subordinata e complementare, quale puo genericamente desumersi dalle finalita ispiratrici di un piu ampio complesso normativo in cui quel testo, insieme con altri, ma distintamente da essi, e inserito. Infine, ma solo 'se una controversia non puo essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle Disposizioni che regolano casi simili o materie analoghè. (V 2415/73, mass n 365799).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)