Sez. L, Sentenza n. 1482 del 26/02/1983 (Rv. 426307 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE - AMBIGUITÀ DELLA LETTERA ED INFRUTTUOSITÀ DEL RICORSO ALLA "MENS LEGIS" - CONSEGUENZE - ELEMENTO LETTERALE ED INTENZIONE DEL LEGISLATORE - VALORE PARITETICO - CONSEGUENZE.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE - AMBIGUITÀ DELLA LETTERA ED INFRUTTUOSITÀ DEL RICORSO ALLA "MENS LEGIS" - CONSEGUENZE - ELEMENTO LETTERALE ED INTENZIONE DEL LEGISLATORE - VALORE PARITETICO - CONSEGUENZE.*
Quando la lettera della norma sia ambigua e sia altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis, l'elemento letterale e l'intenzione del legislatore, rivelatisi insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano, nel procedimento interpretativo della legge, un ruolo paritetico, sicché - mediante la valorizzazione della congiunzione "e" interposta, nel primo comma dell'art. 12 delle preleggi, fra un criterio interpretativo e l'altro - l'intenzione del legislatore funge da criterio comprimario di ermeneutica, atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare. (V 3359/75, mass n 377497).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)