diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1557 del 02/03/1983 (Rv. 426382 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE - AMBIGUITÀ DELLA LETTERA ED INFRUTTUOSITÀ DEL RICORSO ALLA "MENS LEGIS" - CONSEGUENZE - ELEMENTO LETTERALE ED INTENZIONE DEL LEGISLATORE - VALORE PARITETICO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426382-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE - AMBIGUITÀ DELLA LETTERA ED INFRUTTUOSITÀ DEL RICORSO ALLA "MENS LEGIS" - CONSEGUENZE - ELEMENTO LETTERALE ED INTENZIONE DEL LEGISLATORE - VALORE PARITETICO - CONSEGUENZE.*

Quando la lettera della norma sia ambigua e sia altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis, l'elemento letterale e l'intenzione del legislatore, rivelatisi insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano, nel procedimento interpretativo della legge, un ruolo paritetico, sicché - mediante la valorizzazione della congiunzione "e" interposta, nel primo comma dell'art. 12 delle preleggi, fra un criterio interpretativo e l'altro - l'intenzione del legislatore funge da criterio comprimario di ermeneutica, atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare. (V 3359/75, mass n 377497; (Conf 1482/83, mass n 426307).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)