Sez. L, Sentenza n. 10358 del 28/05/2004 (Rv. 573273 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Fondi integrativi - Estensione delle norme restrittive in materia di pensionamento anticipato - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie relativa a Fondo INPS.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di previdenza complementare, i fondi aventi funzione anticipatoria, come il Fondo INPS, hanno carattere integrativo, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 393 del 2000; il trattamento proprio di questi fondi, nell'ambito della tendenza armonizzatrice tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare avviata dal legislatore con la legge n. 421 del 1992 e accentuata dalla disciplina di cui all'art 59 comma terzo della legge n. 449 del 1997, è pertanto sottoposto alle disposizioni che ne condizionano l'erogazione solo in presenza e con la decorrenza dei corrispondenti regimi obbligatori, con la conseguenza che va esclusa la perdurante vigenza dell'art. 26 del Fondo INPS, che consente l'erogazione della pensione dopo almeno venticinque anni di servizio effettivo, ove l'impiegato non abbia ancora maturato il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)