Sez. 6, Sentenza n. 40610 del 09/10/2012 Ud. (dep. 16/10/2012) Rv. 253497 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Attribuzione ad un neonato di uno stato difforme dalla effettiva discendenza - Art. 71 legge n. 184 del 1983 - Configurabilità - Esclusione - Art. 567 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
Configura il reato di "alterazione di stato" (art. 567 cod. pen.) e non quello previsto dall'art. 71 legge n. 184 del 1983, la condotta di chi riceve un minore "uti filius" attraverso il falso riconoscimento della paternità naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro o di altra utilità, in quanto tale ultima ipotesi delittuosa sanziona la condotta di "cedere" in affidamento il minore e non invece quella di riceverlo, laddove la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 legge cit., che estende la sanzione a chi "riceve" il minore in illecito affidamento con carattere di definitività, riguarda, l'attività di fatto preordinata ad una futura adozione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 71 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)