Sez. 5, Sentenza n. 1797 del 14/07/2015 Cc. (dep. 18/01/2016) Rv. 265884 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Compravendita di minore - Sussistenza del reato di cui all'art. 600 cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Non integra il delitto di riduzione in schiavitù la condotta di chi concorra - come venditore, acquirente o intermediario - nella compravendita di un essere umano (nella specie: un minore di circa dieci anni), al fine del suo inserimento come figlio nel nucleo familiare degli acquirenti, non essendo configurabile, in tal caso, l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, che, implicando la reificazione della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, trattandosi invece di una condotta finalizzata all'inserimento della stessa vittima in una famiglia "uti filius". (In motivazione, la S.C. ha escluso, altresì, la sussistenza sia del reato di cui all'art. 567 cod. pen. - poichè per la sua configurabilità è necessario che la sostituzione abbia ad oggetto "un neonato" - sia dei delitti previsti dagli artt. 71, 72 e 72 bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, non essendo finalizzata la condotta all'espletamento di una irregolare pratica di adozione ovvero ad una qualsiasi forma di "affidamento" di minore vietata dalle disposizioni in materia). [Conf. sentt. n. 1795/2016, 1796/2016, 1799/2016, 1800/2016, non massimate].
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 567 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 71 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 72, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 72 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)