Sez. 1, Sentenza n. 1604 del 28/04/1977 (Rv. 385312 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - INDICATIVO - MARCHIO DESCRITTIVO - MARCHIO DEBOLE - CARATTERE DESCRITTIVO - RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA DEI CONSUMATORI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - INDICATIVO - MARCHIO DESCRITTIVO - MARCHIO DEBOLE - CARATTERE DESCRITTIVO - RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA DEI CONSUMATORI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Il carattere descrittivo del marchio d'impresa, che, pur non escludendone la brevettabilita (art 18 n 2 del RD 21 giugno 1942 n 929), comporti debolezza del marchio medesimo, in considerazione della sua attenuata idoneita individualizzante, non deve necessariamente essere attinente alla categoria merceologica del prodotto, ma puo anche riferirsi alla categoria degli acquirenti e consumatori del prodotto stesso. (nella specie, con riguardo a pubblicazioni periodiche e riviste, i giudici del merito avevano escluso che l'espressione 'playmen' costituisse contraffazione del marchio 'playboy', in considerazione del carattere debole di quest'ultimo, in quanto utilizzante una parola inglese entrata nell'uso corrente per indicare persone frivole e mondane, quali quelle interessate alla pubblicazione di dette riviste. La SC, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 3025/71, mass n 354320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)