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Sez. 1, Sentenza n. 3025 del 29/10/1971 (Rv. 354320 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - DEBOLE E FORTE - INDICATIVO - DEBOLE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354320-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - DEBOLE E FORTE - INDICATIVO - DEBOLE - DISTINZIONE.*

La categoria dei marchi deboli non coincide pienamente con quella dei marchi espressivi o descrittivi o indicativi della natura del prodotto, ma e piu larga giacche le parole di uso comune o diventato comune per tradizione o consuetudine commerciale, non possono non implicare la debolezza del marchio e rendere, di conseguenza, meno rigoroso il giudizio di confondibilita nel senso che anche lievi modificazioni od aggiunte debbono ritenersi sufficienti ad escludere la detta confondibilita. (nella specie e stata ritenuta esatta la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato come forti i marchi supermec e euromec ritenendo che il monosillabo mec, costituente il cuore dei due marchi in conflitto era, per la sua originalita destinato a colpire foneticamente e visivamente la fantasia ed era, quindi, fornito di un accentuato potere individualizzante).*

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)