Sez. U, Sentenza n. 787 del 17/11/1999 (Rv. 531192 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Configurabilità - Limiti - Controversie non involgenti la legittimità dell'esercizio del potere impositivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il principio secondo il quale le controversie tra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè tra lavoratore e datore di lavoro) sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie trova un limite nell'ipotesi in cui dette controversie non ineriscano alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro (non abbiano, cioè, ad oggetto né l'obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute fiscali su retribuzioni od altri emolumenti, né la legittimità - in astratto- della misura di tali ritenute, né l'inclusione di eventuali indennità nel calcolo della base imponibile), ma attengano esclusivamente all'interpretazione di un accordo sindacale, con precipuo riferimento alla circostanza se, nell'effettiva volontà delle parti, le eventuali somme attribuite al lavoratore, a titolo di indennità variabile, debbano essere erogate al lordo ovvero al netto delle ritenute fiscali (dovendosi, in tal caso, ritenere legittimamente praticabile la sussistenza della giurisdizione dell'AGO).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 636 art. 23, Legge 07/09/1988 num. 291 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)