Sez. U, Sentenza n. 141 del 16/03/1999 (Rv. 524156 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo - Devoluzione alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie - Originaria incompletezza del contraddittorio con l'amministrazione finanziaria - Irrilevanza - Scadenza dei termini di decadenza per la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria - Effetti nella giurisdizione del giudice tributario - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia fra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè fra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta (ancorché insorta in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal lavoratore per il pagamento di spettanze retributive trattenute a titolo di I.R.P.E.F.) alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (la quale comunque non fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario sulla predetta opposizione all'esecuzione), atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga né quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento delle giurisdizione, mentre è compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione del contradditorio stesso (artt. 99 - 102 cod. proc. civ., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) -, né quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilita dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, non essendo prevista dall'ordinamento alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)