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Sez. L, Sentenza n. 2915 del 16/06/1989 (Rv. 463126 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI RESE AL DI FUORI DI PARTICOLARI VINCOLI - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA DELLA GRATUITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463126-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI RESE AL DI FUORI DI PARTICOLARI VINCOLI - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA DELLA GRATUITÀ.*

La presunzione di onerosità di qualunque prestazione obiettivamente riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato e resa al di fuori di vincoli particolari (come quelli di famiglia o di religione) comporta che, una volta accertato l'avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative, spetta a colui che di queste si è giovato dimostrare la gratuità delle medesime, non essendo di per sè indicativa di tale gratuità (il cui accertamento è riservato al giudice del merito ma è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione) la modesta entità quantitativa delle prestazioni predette, che può incidere solo sulla Determinazione del relativo compenso. (V 1896/85, mass n 439813; (V 2987/82, mass n 420899).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)