Sez. L, Sentenza n. 5006 del 22/11/1989 (Rv. 464301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - RELAZIONE AFFETTIVA TRA LE PARTI DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - RELAZIONE AFFETTIVA TRA LE PARTI DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo a prestazioni lavorative subordinate (nella specie, prestazioni di infermiera e segretaria presso uno studio dentistico), la presunzione di onerosità, e, quindi, il diritto al trattamento retributivo, possono essere superati solo dalla specifica dimostrazione di una causa gratuita, non anche, pertanto, dalla mera sussistenza di una relazione affettiva con il beneficiario delle prestazioni medesime, specie se questa non si traduca in stabile convivenza. (V 2915/89, mass n 463126; (V 1009/89, mass n 461974).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)