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Sez. 6 - , Sentenza n. 12539 del 12/02/2020 Ud. (dep. 20/04/2020) Rv. 278731 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di massaggiatore - Finalità non terapeutica, ma di benessere personale - Sussistenza del reato – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278731-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 cod. pen., non essendo richiesto il conseguimento di una specifica abilitazione professionale ovvero l'iscrizione in appositi albi od elenchi, lo svolgimento dell'attività di massaggiatore a scopo non terapeutico, finalizzata esclusivamente al benessere personale o al miglioramento estetico, come i trattamenti antietà, anticellulite o antistress.(Fattispecie relativa alla offerta di massaggi in spiaggia ai bagnanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)