Sez. 6, Sentenza n. 13213 del 15/03/2016 Ud. (dep. 01/04/2016) Rv. 266776 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di massaggiatore - Finalità terapeutiche - Sussistenza del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., colui che, senza aver conseguito la laurea in medicina e la relativa abilitazione professionale, eserciti l'attività di massaggiatore a scopo curativo, posto che la professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere trattamenti finalizzati a migliorare il benessere personale su un soggetto sano e integro e non il compimento di attività che presuppongono competenze mediche, teraupetiche o fisioterapiche. (Nella specie, i massaggi eseguiti dall'imputata - cui i malati si rivolgevano ottenendone promessa di guarigione - erano preceduti da un colloquio con finalità anamnestico- diagnostiche, e seguiti da una benedizione con imposizione delle mani).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)