Sez. 2, Sentenza n. 939 del 02/02/1988 (Rv. 457296 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - RAPPORTO DI CONVIVENZA CON IL DESTINATARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - RAPPORTO DI CONVIVENZA CON IL DESTINATARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, strictu sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario. Ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica. (Conf 3304/85, mass n 440968; (Conf 5954/87, mass n 454331; (Conf 7191/86, mass n 449258).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)