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Sez. L, Sentenza n. 3304 del 03/06/1985 (Rv. 440968 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - REQUISITI - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCETTAZIONE DELL'ATTO SENZA RISERVE DA PARTE DI PERSONA DI FAMIGLIA - VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CERTIFICATO ANAGRAFICO ATTESTANTE ALTRA RESIDENZA DEL FAMILIARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440968-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - REQUISITI - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCETTAZIONE DELL'ATTO SENZA RISERVE DA PARTE DI PERSONA DI FAMIGLIA - VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CERTIFICATO ANAGRAFICO ATTESTANTE ALTRA RESIDENZA DEL FAMILIARE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 139, cod. proc. civ. la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intendendo il termine convivenza nello stretto senso di appartenenza allo stesso nucleo familiare), considerato che l'espressione adottata dal citato art. 139, secondo comma, è comprensiva non solo delle persone in rapporto di stabile convivenza con il destinatario, ma anche dei soggetti a lui legati da vincoli di sangue o di parentela, comportanti diritti e doveri reciproci che implicano la presunzione della successiva consegna dell'atto al notificando. Ne consegue che, ove la persona di famiglia trovata dall'ufficiale giudiziario nella casa di abitazione del destinatario, accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, il quale assume di non aver ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea. Non è, pertanto, sufficiente per negare validità alla notificazione la produzione di un certificato anagrafico il quale attesti che il familiare a cui è stato consegnato l'atto abbia altrove la sua residenza. (Conf 2572/83, mass n 427437, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)