Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 08/07/1987 (Rv. 454331 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA DEL DESTINATARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - RAPPORTO DI CONVIVENZA COL DESTINATARIO DELL'ATTO - NECESSITÀ NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA DEL DESTINATARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - RAPPORTO DI CONVIVENZA COL DESTINATARIO DELL'ATTO - NECESSITÀ NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto con la conseguenza che, ove la persona di famiglia trovata dall'ufficiale giudiziario nella casa di abitazione del destinatario, accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, il quale assume di non aver ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea. Non è, pertanto, sufficiente per negare validità alla notificazione la produzione di un certificato anagrafico il quale attesti che il familiare a cui è stato consegnato l'atto abbia altrove la sua residenza. (Conf 7191/86, mass n 449258; (Conf 3304/85, mass n 440968; (Conf 3134/81, mass n 413697; (Conf 5488/79, mass n 402074; (Conf 3898/75, mass n 378154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)