Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 08/10/1969 (Rv. 343243 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - PREVALENZA DELLA DATIO IN SOLUTUM O DELL'ATTO DI LIBERALITA - INDAGINE RISERVATA AL GIUDICE DI MERITO - IDENTIFICAZIONE - CRITERI.*
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - PREVALENZA DELLA DATIO IN SOLUTUM O DELL'ATTO DI LIBERALITA - INDAGINE RISERVATA AL GIUDICE DI MERITO - IDENTIFICAZIONE - CRITERI.*
Nella donazione remuneratoria, caratterizzata dalla combinazione di una datio in solutum e di un atto di liberalita, incombera al giudice di merito l'esame comparativo tra le due figure negoziali, al fine di ricercarne la prevalenza dell'una o dell'altra. Si avra donazione remuneratoria, soggetta alla Forma solenne dell'atto pubblico, se l'intero negozio sia dominato da uno spirito di liberalita in modo che la prestazione onerosa assuma funzione del tutto secondaria e subordinata si avra invece un semplice negozio a titolo oneroso, non abbisognevole della Forma solenne, nel caso in cui l'attribuzione patrimoniale sia determinata da un fine di corrispettivita che si riveli assorbente rispetto all'animus donandi. (Conf.371-69, massima n.338406 2179-61 V.2720-67, massima n 330210 1398-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)