Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15608 del 24/07/2015 (Rv. 636653 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudizio di cassazione - Pretermissione di giudicato esterno - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Costituisce errore di fatto revocatorio, ai fini degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione, da parte della Corte di cassazione, di una doglianza di giudicato esterno fondata su una sentenza di legittimità intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ove tale questione sia stata oggetto di specifica eccezione proposta nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e non presa in considerazione nella disamina del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)