diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5217 del 04/03/2009 (Rv. 607479 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Federazioni sportive - Svolgimento di mansioni amministrative presso la struttura centrale della federazione - Natura pubblica del rapporto di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Costituzione di fatto del rapporto lavorativo - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità della tutela sui licenziamenti illegittimi - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607479-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE

Nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999, n.242, le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle federazioni medesime; in coerenza con tale natura, il rapporto di lavoro del dipendente della Federazione, che svolga mansioni di carattere (non tecnico, ma) amministrativo presso la struttura centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le federazioni sportive (che del CONI costituiscono organi), ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91. Ne consegue che la costituzione di fatto di tale rapporto è in violazione delle norme imperative che presiedono alla costituzione dei rapporti di lavoro pubblici, derivandone l'inapplicabilità della tutela legale relativa ai licenziamenti illegittimi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)