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Sez. U, Sentenza n. 14103 del 20/06/2006 (Rv. 589682 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Federazioni sportive - Regime anteriore al d.lgs. n.242 del 1999 - Attività connesse alle funzioni del CONI - Natura pubblica - Configurabilità - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589682-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999, n.242 - applicabile "ratione temporis" in forza del principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della normativa esistente al momento del fatto dedotto in giudizio - le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle federazioni medesime; spetta, pertanto, alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un dipendente di una federazione sportiva a cui venga contestata la sottrazione di denaro destinato, come contributo, alle società affiliate, attenendo la relativa responsabilità allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)