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Sez. 2, Sentenza n. 2109 del 06/07/1971 (Rv. 352826 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI - CONDIZIONI - ANNO DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE - NOZIONE - ANNATA AGRARIA - PERIODO D'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI ANTERIORE AL QUATTORDICESIMO ANNO DI ETA - RILEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ANZIANITA E DELLA CONTRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352826-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI - CONDIZIONI - ANNO DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE - NOZIONE - ANNATA AGRARIA - PERIODO D'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI ANTERIORE AL QUATTORDICESIMO ANNO DI ETA - RILEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ANZIANITA E DELLA CONTRIBUZIONE.*

A norma dell'art 19 RDL 14 aprile 1939, n 636, - che riconosce il diritto alla indennita di disoccupazione all'assicurato il quale possa far valere almeno due anni di Assicurazione od almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione involontaria - e delle Disposizioni regolamentari in materia di Assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli (art 2 lett b, 3 e 6, ultimo comma, del regolamento 24 ottobre 1955, n 1323, per l'esecuzione della legge 29 aprile 1949, n 264,) per 'annò deve intendersi l'annata agrarià e non l'anno solarè. La iscrizione negli elenchi nominativi per il periodo precedente il quattordicesimo anno di eta deve ritenersi utile anche ai fini del computo dei requisiti di anzianita e di contribuzione richiesti per il diritto alle indennita in questione. (sulla prima parte, contra 2082'67, mass n 329189).*

Riferimenti normativi: Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 3, Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 6, Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 2, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)